CONTRIBUTI Associazione commi 125 e seguenti della legge 124/2017
“A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nonche’ con societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Con prot.n.34/2540 del 23/02/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali scrive
Preliminarmente, deve essere affrontata la questione relativa alla decorrenza dell’obbligo di pubblicazione: il
comma 125 della disposizione in esame stabilisce che l’obbligo di pubblicità e trasparenza decorre dall’anno
2018. Al riguardo, deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo ( la pubblicità degli
importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento ( 28 febbraio di ogni anno). Alla
luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi
percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme
prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi
agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge.